In precedenza vi era un periodo di sospensione cautelare della patente di guida, disposto dalla Prefettura a diretto seguito dell’infrazione, integrata nel calcolo dei 3 anni richiesti per conseguire una nuova licenza di guida.
Secondo la nuova sentenza, invece, il periodo di sospensione non ha valore, ma i 3 anni hanno inizio al termine del processo, quando la revoca della patente viene notificata. Quest’ultima non viene posta in essere fino a che non sarà un giudice penale a stabilirlo. ↓
Il periodo di sospensione cautelare viene quindi sommato ai 3 anni stabiliti dalla revoca, che rappresentano il divieto di ottenere nuovamente una patente. Considerando che va di pari passo coi procedimenti penali, anche la sospensione può prolungarsi per anni. Proprio per questo il conducente condannato, privo ormai di patente, sarà impossibilitato a guidare un veicolo per una tempistica più prolungata.
Inoltre, anche il provvedimento amministrativo di sanzione non può essere applicato fino alla conferma di giudizio come colpevole. ↓
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